Legge Regionale n. 8 del 7 Febbraio 1994

Norme in materia di difesa del suolo – Attuazione della Legge 18 Maggio 1989, n.183 e successive modificazioni ed integrazioni

Il Consiglio Regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.

Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

In attuazione della Legge 18 maggio 1989, n.183 recante ” Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”, così come modificata ed integrata dalla Legge 7 agosto 1990, n.253, i bacini idrografici di interesse regionale sono quelli di seguito riportati:

Rio d’Auriva;

Savone;

Agnena;

Regi Lagni;

Lago Patria;

Alveo Camaldoli;

Bacini Flegrei;

Volla;

Torrenti Vesuviani;

Ischia e Procida;

Sarno;

Penisola Sorrentina;

Capri;

Penisola Amalfitana;

Irno;

Picentino;

Tusciano;

Minori Costieri in destra del fiume Sele;

Minori Costieri in sinistra del fiume Sele;

Alento;

Lambro;

Mingardo;

Bussento;

Minori Costieri del Cilento;

Coleggio e Cervaro, per i quali si applica il disposto dell’art. 20, comma 2 della citata legge 18 maggio 1989, n.183.

ARTICOLO 2

Ai fini della elaborazione dei Piani di Bacino Regionale, ai sensi dell’art. 20 della Legge 18 maggio 1989, nº183 così come modificato dalla legge 7 agosto 1990, nº253, i bacini idrografici regionali sono raggruppati nei complessi territoriali di seguito riportati e indicati nella cartografia allegata:

Bacino Nord – occidentale della Campania, comprendente i bacini idrografici del Rio D’Auriva, Savone, Agnena, Regi Lagni, Lago Patria e Alveo Camaldoli, Campi Flegrei, Volla, Isola di Ischia e Procida;

Bacino del Sarno, comprendente i bacini idrografici del Sarno Torrenti Vesuviani, Penisola Sorrentina e Capri;

Bacino in destra Sele comprendente i bacini idrografici della Penisola Amalfitana, Irno, Picentino, Tusciano e Minori Costieri in destra Sele;

Bacino in sinistra Sele comprendente i bacini idrografici Minori, Costieri in sinistra Sele, Alento, Lambro, Mingardo, Bussento, Minori Costieri del Cilento.

ARTICOLO 3

Per ciascun complesso territoriale, di cui al precedente articolo 2, è istituita una Autorità di bacino regionale.

La suddetta Autorità opera in conformità agli obiettivi della Legge 18 maggio 1989, n.183 ed in particolare, al fine di perseguire l’unitario governo del bacino idrografico, indirizza, coordina e controlla le attività conoscitive, di pianificazione, di programmazione e di attuazione, inerenti il bacino idrografico di competenza, aventi per finalità:

la conservazione e difesa del suolo da tutti i fattori negativi naturali ed antropici;

il mantenimento e la restituzione ai corpi idrici delle caratteristiche qualitative richieste per gli usi programmatici;

la tutela delle risorse idriche e la loro razionale utilizzazione;

la tutela degli ecosistemi, con particolare riferimento alle zone di interesse naturale, forestale e paesaggistico, ai fini della valorizzazione e qualificazione ambientale.

Nel perseguimento delle predette finalità , l’Autorità di bacino regionale ispira la propria azione ai principi della collaborazione con gli Enti locali territoriali e con gli altri Enti pubblici e di diritto pubblico operante nel bacino idrografico.

ARTICOLO 4

Sono Organi dell’Autorità di bacino regionale:

il Comitato Istituzionale;

il Comitato Tecnico;

Il Segretario Generale e la Segreteria tecnico – operativa.

ARTICOLO 5

Il Comitato Istituzionale è presieduto dal Presidente della Giunta Regionale ovvero dall’Assessore delegato alla gestione della Legge 18 maggio 1989, n.183 ed è composto dagli Assessori Regionali aventi competenza in materia di Lavori Pubblici, Acqua, Ecologia, Aree Protette ai sensi della legge regionale 1 settembre 1993, n.33, Agricoltura e Foreste, Beni Culturali ed Ambientali e dai Presidenti o loro delegati delle Amministrazioni Provinciali e dell’Area Metropolitana competente per territorio.

Il Comitato Istituzionale delle Autorità di bacino regionale ha i seguenti compiti:

adotta criteri e metodi per l’elaborazione del Piano di bacino in conformità agli indirizzi ed ai criteri di cui all’art. 4 della legge 18 maggio 1989, n.183;

individua tempi e modalità per l’adozione del Piano di bacino che può articolarsi in Piani riferiti agli specifici bacini di cui all’art. 1;

adotta i provvedimenti necessari per garantire l’elaborazione del Piano di bacino;

adotta il Piano di bacino, una volta approvata dal Consiglio Regionale secondo le procedure di cui all’ultimo comma del presente articolo;

assicura il coordinamento dei Piani di Risanamento e tutela delle acque;

predisposizione della relazione annuale sull’uso del suolo, sulle condizioni dell’assetto idrogeologico del territorio e sullo stato di attuazione del programma d’intervento in corso, ai sensi e per gli effetti della lettera i) del primo comma dell’articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n.183;

predispone relazione annuale sull’uso del suolo sulle condizioni dell’assetto idrogeologico del territorio sullo stato di attuazione del programma di intervento.

l comitato nominato istituzionalmente entro il 30 settembre di ciascun anno invia alla Giunta Regionale il Piano di bacino, la Giunta lo approva entro il 31 ottobre e lo invia al Consiglio regionale per la successiva approvazione che deve avvenire entro il 30 novembre.

Il Piano approvato dal Consiglio Regionale, ai sensi dell’art. 20 terzo comma della legge 18 marzo 1989, n.183 viene trasmesso al Comitato Nazionale per la Difesa del Suolo per la definitiva approvazione.

Il Comitato istituzionale si avvale della consulenza del Comitato tecnico di cui al successivo articolo.

ARTICOLO 6

Il Comitato Tecnico è organo di consulenza del Comitato Istituzionale. Esso è presieduto dal Segretario Generale ed è costituito da:

un funzionario del Ministero dei Lavori Pubblici;

un funzionario del Ministero dell’Ambiente;

nove funzionari regionali di comprovata qualificazione appartenenti ai settori:

Piani e Programmi di intervento ordinario e straordinario;

Ecologia;

Protezione Civile;

Interventi sul territorio agricolo, bonifica ed irrigazione;

Foreste, caccia e pesca;

Acque ed Acquedotti;

Geotecnica, Geotermia, Difesa del Suolo;

Opere Pubbliche, attuazione, espropriazioni;

Urbanistica;

un funzionario per ciascun Amministrazione Provinciale ed Area Metropolitana competente per territorio;

tre docenti universitari esperti nelle materie regolate dalla presente legge.

Il Comitato Tecnico svolge funzioni di supporto tecnico-amministrativo al Comitato Istituzionale, avvalendosi in tale attività della segreteria tecnico – operativa. In particolare predispone e svolge i seguenti compiti:

istruttoria degli atti di competenza del Comitato Istituzionale, al quale formula proposte di merito;

cura l’elaborazione del Piano di bacino e dei relativi programmi d’intervento;

cura l’attuazione delle direttive del Comitato Istituzionale.

Alla nomina dei componenti e degli esperti del Comitato Tecnico provvede, con proprio decreto, il Presidente della Giunta Regionale su proposta dell’Assessore delegato alla Gestione della Legge 18 maggio 1989, n.183, previa designazione motivate dei rispettivi funzionari da parte dei Ministeri, degli Assessori Regionali e dei Presidenti delle Amministrazioni Provinciali e dell’Area metropolitana, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Ai componenti il Comitato Tecnico di bacino si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell’articolo 14 della Legge 7 agosto 1990, n.253.

Il Comitato Tecnico si intende regolarmente costituito quando sono stati nominati almeno 2/ 3 dei componenti.

ARTICOLO 7

Il Segretario generale provvede agli adempimenti di cui all’articolo 12 della Legge 18 maggio 1989, n.183 ed è nominato, con decreto del Presidente della Giunta Regionale su proposta dell’Assessore delegato alla gestione della Legge 18 maggio 1989, n.183 tra i dirigenti regionali di seconda qualifica particolarmente esperti e di comprovata qualificazione nel settore disciplinato dalla presente legge: la nomina avviene sulla base di motivata relazione allegata agli atti. Ovvero tra professionisti esperti con la stessa comprovata qualificazione: la nomina viene fatta per pubblico concorso per soli titoli. Il limite di età richiesto è quello di cui al terzo comma dell’articolo 10 del DPR 26 ottobre 1972, n.636.

Ai sensi dell’articolo 13 della Legge 7 agosto 1990, nº253 il rapporto di lavoro del Segretario Generale è disciplinato da un contratto di diritto privato che ne regola la durata in cinque anni salvo rinnovo.

Il Segretario Generale può affidare le funzioni vicarie, da esercitare in caso di assenza o impedimento, ad uno dei componenti la Segreteria Tecnica operativa di adeguata professionalità . A questi nel periodo di effettivo esercizio della funzione compete lo stesso compenso attribuito al Segretario Generale.

I Segretari Generali delle Autorità di bacino regionale ed interregionali sono membri di diritto del Comitato Tecnico Regionale di cui all’art. 47 della legge regionale 31 ottobre 1978, n.51.

Il Segretario generale:

presiede il Comitato Tecnico;

dirige la segreteria tecnico – operativa;

partecipa alle riunioni del Comitato Istituzionale con diritto al voto;

cura i rapporti con gli Enti;

rende al Comitato Istituzionale, il conto delle somme accreditate entro il mese di marzo dell’anno successivo.

ARTICOLO 8

La Segreteria tecnico – operativa è costituita da dipendenti dell’Amministrazione Regionale appartenenti ai settori di cui al punto c) dell’articolo 6 ed è articolata negli uffici:

segreteria;

studi e documentazione;

piani e programmi;

Il Presidente della Giunta Regionale con proprio decreto, da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce i titoli, unicamente professionali e di anzianità di servizio e di carriera per le graduatorie di accesso alla segreteria Tecnico – operativa.

La segreteria tecnico – operativa provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell’Autorità di Bacino Regionale ed ai relativi atti.

Alla costituzione della segreteria tecnico – operativa si provvederà mediante decreto del Presidente della Giunta Regionale. L’individuazione dei componenti avverrà su proposta dell’Assessore delegato previa designazione del Segretario Generale. L’emanazione del decreto di nomina dovrà avvenire entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Al trattamento economico del personale, collocato in posizione di comando, provvede l’Amministrazione; per essi si applica il disposto del terzo comma dell’articolo 16 della legge regionale 7 agosto 1990 n.253 e, qualora partecipino ai lavori del Comitato Tecnico, anche il disposto dell’articolo 14 della stessa legge.

Presso la Segreteria tecnico – operativa è istituito un sistema informatico centralizzato con funzioni di monitoraggio ambientale.

ARTICOLO 9

Il Piano di Bacino ha valore di Piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione delle acque, nel rispetto delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.

Il Piano di Bacino deve comprendere:

il quadro conoscitivo, organizzato ed aggiornato del sistema fisico, delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali, nonchè dei vincoli, relativi al Bacino, di cui al Regio decreto – Legge 30 dicembre 1923, n.3267, ed alle Leggi 1o giugno 1939, n.1089 e 20 giugno 1939, n.1497 e loro successive modificazioni ed integrazioni; Legge 6 dicembre 1991, nº 394, leggi regionali 1o settembre 1993, n.33, 21 gennaio 1993, n.10, 2 luglio 1992, n.4;

la individuazione e la quantificazione delle situazioni in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonchè delle relative cause;

le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l’utilizzazione delle acque e dei suoli;

l’indicazione delle opere necessarie distinte in funzione dei pericoli di inondazione e della gravità ed estensione del dissesto, del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico o di riequilibrio territoriale, nonchè del tempo necessario per assicurare l’efficacia degli interventi;

la programmazione e l’utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive;

la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, con particolare riferimento alle opere idraulico – agrarie, idraulico – forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altro intervento o norma di vincolo o d’uso, finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela dell’ambiente;

il proseguimento ed il completamento delle opere indicate alla precedente lettera f), qualora siano già state intraprese con stanziamenti disposti da leggi speciali e da leggi ordinarie di bilancio;

le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei titolari marini che sottendono il bacino idrografico;

la valutazione preventiva, anche al fine di scegliere tra ipotesi di governo e gestione tra loro diverse, del rapporto costi – benefici, dell’impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti;

la normativa e gli interventi rivolti a regolare l’estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le relative fasce di rispetto, specificatamente individuate in funzione del buon regime delle acque e della tutela dell’equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni e dei litorali;

l’indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell’ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di intervento antropici;

le prescrizioni contro l’inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali che comunque possono incidere sulle qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei;

le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza;

il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui altri e delle relative portate;

il rilievo delle utilizzazioni diverse per la pesca, la navigazione od altre;

il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le derivazioni che per altri scopi, distinte per tipologie di impiego e secondo le quantità;

le priorità degli interventi ed il loro organico sviluppo nel tempo in relazione alla gravità del dissesto.

ARTICOLO 10

Il Piano di bacino è attuato attraverso programmi triennali di intervento ai sensi degli articoli 21 e 22 della Legge 18 maggio 1989, n.183.

Il programma di intervento specifica le azioni e gli interventi prioritari, attuativi del piano di bacino, ed i relativi finanziamenti, fermo restando la riserva del 15% degli stanziamenti per gli interventi previsti dal secondo comma dell’articolo 21 della citata Legge 18 maggio 1989, n.183.

Il programma di intervento è elaborato dal Comitato Tecnico ed è sottoposto alle procedure di cui al secondo comma dell’articolo 5 della presente legge.

ARTICOLO 11

Gli Enti, territorialmente interessati dal piano di bacino, sono tenuti a rispettare le prescrizioni. Qualora gli stessi Enti non adottassero i provvedimenti finalizzati all’adeguamento dei propri strumenti urbanistici al piano di bacino, entro tre mesi dalla data di notifica del predetto piano, la Regione provvederà d’ufficio all’adeguamento tramite la nomina di Commissari ad acta.

ARTICOLO 12

Allo scopo di assicurare le idonee dotazioni logistiche e strumentali l’Autorità di bacino regionale, previa circostanziata relazione al Comitato Istituzionale, procede ad acquisire i mezzi, le attrezzature ed i materiali conoscitivi, nonchè a reperire i locali per ubicare gli uffici, se non dati in disponibilità dalla Giunta Regionale, ed a provvedere a tutte le opere di sistemazione logistica e funzionale.

Gli atti adottati dall’Autorità di bacino regionale saranno sottoposti al visto di approvazione della Giunta Regionale della Campania.

ARTICOLO 13

Il funzionamento dei bacini interregionali del Sele, del Fortore e dell’Ofanto, è regolato dalle intese interregionali di cui al secondo comma dell’articolo 15 della Legge 18 maggio 1989, n.183.

Tali intese sono approvate dalla Giunta Regionale, sentita la Quarta Commissione Consiliare Permanente del Consiglio Regionale.

ARTICOLO 14

Al fine di consentire il necessario coordinamento e la razionalizzazione delle competenze amministrative, il Comitato Istituzionale delle Autorità di bacino regionale fino all’approvazione del Piano di bacino, esprime un parere obbligatorio sugli atti di rilievo, di competenza degli Enti rappresentati nel Comitato Istituzionale.

ARTICOLO 15

All’onere derivante dalla presente legge, la Regione Campania fa fronte:

per quanto riguarda le spese relative agli studi, alle consulenze, e alle collaborazioni tecnico – scientifiche, provvedendo mediante l’utilizzazione dei fondi stanziati al Capitolo di spesa 1102 per l’anno finanziario 1994, legge 183/ 89.

per quanto concerne le spese per l’espletamento dell’attività delle Autorità di Bacino, ivi compreso il trattamento economico del Segretario Generale ed i compensi e le indennità dei membri del Comitato Tecnico, provvedendo mediante istituzione del Cap. 1150 denominato: “Spese per l’espletamento delle attività di bacino – trattamento economico del Segretario Generale e compensi ai membri del Comitato tecnico” con lo stanziamento di L. 200 milioni per l’esercizio finanziario 1994. All’onere di cui innanzi si farà fronte con lo stanziamento di cui al capitolo 1102 che si riduce di pari importo.

All’onere per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con leggi di approvazione di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione, ai sensi degli articoli 8 e 9 della Legge 16 maggio 1970, n.281.

ARTICOLO 16

La Giunta Regionale della Campania, entro sei mesi dall’approvazione della presente legge, predisporrà un disegno di legge al fine di regolamentare, in conformità con quanto disposto dal primo comma dell’articolo 11 della Legge 18 maggio 1989, n.183, le funzioni e l’organizzazione dei Consorzi di Bonifica.

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applica, la normativa di cui alla Legge 18 maggio 1989, n.183 così come integrata e modificata dalla Legge 7 agosto 1990, n.253.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

7 febbraio 1994