Direttive per l’attuazione del servizio idrico integrato ai sensi della legge 5 gennaio 1994 n. 36.

Il Consiglio Regionale
ha approvato.

Il Commissario del Governo
ha apposto il visto.

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1
Oggetto e finalità

In osservanza ai principi generali della legge 5 gennaio 1994, n. 36, che stabilisce all’articolo 1, comma 1, il carattere pubblico di tutte le risorse idriche da salvaguardare e utilizzare secondo i criteri di solidarietà, la Regione Campania, nell’attuazione di tali finalità, adotta programmi atti ad individuare il risparmio idrico secondo il dettato degli articoli 5 e 6 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e della direttiva CEE n. 271 del 21 maggio 1991.

La presente legge delimita gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) per la gestione del servizio idrico integrato secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità, adotta la convenzione tipo ed il relativo disciplinare nei rapporti tra gli Enti locali ed i soggetti gestori, disciplina le forme e le modalità per il trasferimento al nuovo gestore del personale appartenente alle amministrazioni pubbliche, aziende ed Enti, già adibito ai servizi idrici, acquedottistici, fognari e depurativi.

ARTICOLO 2
Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali

Gli ATO per la gestione del servizio idrico integrato di cui all’articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono i seguenti:

ATO n. 1, denominato «Calore – Irpino»;

ATO n. 2, denominato «Napoli – Volturno»;

ATO n. 3, denominato «Sarnese – Vesuviano»;

ATO n. 4, denominato «Sele»

I confini dei predetti ambiti sono rappresentati nella cartografia allegata sotto la lettera a), formante parte integrante della presente legge, con l’elenco delle province e dei comuni compresi in ciascun ATO.

Tutti i comuni della provincia di Avellino che nella cartografia allegato sotto la lettera A) assegnati alla ATO n.3 (ambito Sarnese – Vesuviano) passano alla ATO n.1 (ambito Calore – Irpino).

ARTICOLO 3
Modifiche degli ambiti territoriali

Alle eventuali modifiche della delimitazione degli ATO definiti all’articolo 2 si provvede con legge regionale ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sentite le province interessate.

Qualora le Autorità di bacino non rilascino il parere di loro competenza entro sessanta giorni dalla richiesta, il loro assenso è considerato acquisito.

ARTICOLO 4
Forma della cooperazione fra gli Enti Locali

I comuni e le province ricadenti in ciascun ATO organizzano il servizio idrico integrato nel termine di sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, come disposto dall’articolo 9, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

A tal fine entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i comuni e le province ricadenti nel medesimo ATO provvedono alla costituzione di un consorzio obbligatorio di funzioni ai sensi dell’articolo 25, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Tale consorzio è denominato Ente di ambito; esso è dotato di personalità giuridica pubblica ed autonomia organizzativa.

All’interno di ciascun ATO la Provincia con il maggior numero di abitanti residenti entro la circoscrizione dell’ambito stesso provvede a coordinare le attività strumentali alla costituzione dell’Ente di ambito, assumendo all’uopo tutte le iniziative idonee e, quindi, fra l’altro:

predisporre lo statuto dell’Ente di ambito, in base alle norme dei successivi articoli 6 e 7;

stabilisce il termine perentorio di approvazione dello statuto da parte di ciascun consiglio degli Enti locali che costituiscono l’Ente di ambito e chiede al Comitato regionale di controllo l’esercizio del potere sostitutivo, ai sensi dell’art. 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in caso di inadempimento;

convoca l’assemblea di insediamento per l’elezione degli organi dell’Ente di ambito;

assicura, con la propria struttura organizzativa, il primo funzionamento dell’Ente di ambito;

Gli oneri conseguenti all’esercizio delle competenze indicate al comma 4 sono posti a carico del bilancio dell’Ente stesso.

ARTICOLO 5
Costituzione coattiva dell’Ente di ambito

La Regione, nel caso in cui i comuni e le province ricadenti nel medesimo ATO, non costituiscano l’Ente di ambito nel termine indicato all’articolo 4, provvede in via sostitutiva, previa diffida, per mezzo di un Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’assessore al ramo, entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di diffida.

Le funzioni del Commissario straordinario cessano con la nomina del Presidente dell’Ente di ambito.

Gli oneri conseguenti all’attività del Commissario sono posti a carico del bilancio dell’Ente di ambito.

ARTICOLO 6
Strutture dell’Ente di ambito

L’ordinamento dell’Ente di ambito è stabilito nello statuto e nelle disposizioni contenute nel presente articolo.

Gli Organi del Consorzio – Ente di ambito, le loro attribuzioni ed il loro funzionamento sono definiti dallo statuto del Consorzio in conformità all’articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

L’Assemblea degli Enti consorziati è composta dai Presidenti delle Province o loro delegati -, nei cui territori ricadano almeno 1/4 dei Comuni compresi nell’ambito e dai rappresentanti del COmuni consorziati, in ragione di 1 ogni 20.000 abitanti e sino ad un massimo di 15 rappresentanti. I Comuni con popolazione inferiore a 200.000 abitanti hanno, comunque, diritto ad un rappresentante.

In particolare lo statuto deve prevedere che l’Assemblea elegga un consiglio di amministrazione composto dai Presidenti delle Province – o loro delegati – di cui al comma precedente, dai Sindaci – o loro delegati – dai Comuni capoluoghi delle Province precedentemente richiamate, o dal Sindaco – o suo delegato – del Comune con maggior numero di abitanti, due rappresentanti dei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, in mancanza di tale requisito la rappresentanza scatta a favore dei comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti ed un rappresentante dei comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti.

Il Presidente del consiglio di amministrazione, avente funzioni di amministratore delegato, è eletto dal consiglio stesso fra i suoi membri.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni;

Lo statuto prevede la costituzione di un organi tecnico avente il compito precipuo di controllare l’operato del soggetto gestore del servizio idrico integrato e di indirizzarne l’attività in conformità al programma degli interventi ed al Piano finanziario previsti dall’articolo 11, ultimo comma, della legge 5 gennaio 1994, nº 36 e dell’articolo 8 della presente legge.

In particolare l’organo tecnico controlla che la gestione delle risorse idriche avvenga secondo le indicazioni formulate dall’Ente di ambito ed in conformità al Piano regolatore generale degli acquedotti ed ai piani e programmi di settore approvati dalla Giunta regionale.

Per lo svolgimento delle attività di propria competenza l’Ente di ambito si avvale di personale proprio oltre che eventualmente comandato.

La pianta organica ed il regolamento organico del personale dell’Ente di ambito sono predisposti nel rispetto dei principi dettati per la contrattazione collettiva di comparto ed in conformità delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni.

La pianta organica, il regolamento organico del personale e le loro modificazioni sono approvati dall’Assemblea del Consorzio.

ARTICOLO 7
Patrimonio bilancio e fabbisogno finanziario dell’Ente d’ambito

L’Ente di ambito ha un proprio patrimonio, costituito da un fondo di dotazione, dagli eventuali conferimenti in natura effettuati dai consorziati e dalle acquisizioni dirette realizzate dall’Ente stesso nei modi di legge.

Il fondo di dotazione è sottoscritto da ciascun consorziato secondo le modalità fissate nello statuto, comunque in proporzione alla popolazione servita.

Eventuali conferimenti in natura sono imputati alla quota di partecipazione e la loro valutazione è effettuata in base al valore attuale con le modalità previste dall’articolo 2343 del codice civile.

All’Ente di ambito possono essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito.

L’Assemblea del Consorzio – Ente di ambito approva il bilancio annuale di previsione ed il conto consuntivo.

Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono inviati al settore Ciclo Integrato delle Acque, di cui al sesto comma dell’articolo 8, per la valutazione della congruità delle spese di funzionamento dell’Ente di ambito.

Il bilancio di previsione stabilisce il fabbisogno finanziario dell’Ente di ambito per il successivo esercizio.

ARTICOLO 8
Programma degli interventi

L’Ente di ambito predispone il programma degli interventi necessari per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 secondo le modalità prescritte dall’articolo 11, ultimo comma, della stessa legge 5 gennaio 1994, n. 36 e secondo gli indirizzi ed i criteri formulati dalla Giunta Regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Il piano finanziario ed il modelli gestionale ed organizzativo di cui all’articolo 11 ultimo comma, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, costituiscono parte integrante del programma degli interventi.

Il programma degli interventi ha cadenza pluriennale ed alla sua realizzazione si provvede per mezzo di piani annuali di attuazione.

Il programma degli interventi ed i suoi eventuali aggiornamenti devono essere coerenti con le previsioni del Piano regolatore generale degli acquedotti, dei Piani regionali di risanamento delle acque, dei Piani di bacino e degli altri strumenti di pianificazione incidenti nella materia delle risorse idriche che siano vigenti sul territorio della Regione.

la verifica di coerenza è effettuata dalla Regione, sentita l’Autorità di bacino competente per territorio, per mezzo del settore Ciclo Integrato delle Acque di cui al comma successivo.

Presso l’Area generale di coordinamento «Ecologia, Tutela dell’Ambiente e Disinquinamento» è istituito il settore Ciclo Integrato delle Acque. Il settore Acque ed Acquedotti dell’Area generale di coordinamenti dei Lavori Pubblici è soppresso e le funzioni sono attribuite al settore Ciclo Integrato delle Acque. Le funzioni di realizzazione ed impiego di impianti ed apparati per la eliminazione e la riduzione dell’inquinamento, di cui all’allegato A dell’articolo 2 della legge regionale 4 luglio 1991, n. 11, del settore Tutela dell’Ambiente – Disinquinamento sono attribuite al settore Ciclo Integrato delle Acque.

Il programma degli interventi e gli eventuali aggiornamenti sono inviati al settore Ciclo Integrato delle Acque entro trenta giorni dalla loro adozione. Questo comunica l’esito della verifica, di cui al precedente comma 5, nei sessanta giorni successivi al ricevimento. In caso di esito negativo i documenti sono rinviati all’Ente di ambito perché provveda alle modifiche necessarie entro il termine di trenta giorni. Il programma degli interventi e gli eventuali aggiornamenti diventano esecutivi solo quanto il settore Ciclo Integrato delle Acque abbia comunicato l’esito positivo della verifica di coerenza e non abbia effettuato alcuna comunicazione nei termini prescritti.

Il predetto settore può formulare osservazioni anche sui piani annuali di attuazione del programma degli interventi. A tal fine i piani di attuazione vengono trasmessi allo stesso settore entro trenta giorni dalla loro adozione.

ARTICOLO 9
Affidamenti delle gestioni del Servizio idrico integrato

L’Ente di ambito sceglie la forma di gestione fra quelle previste dall’articolo 22, comma 3, lettere b), c) ed e) della legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrato dall’articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, nº 498, ed individua conseguentemente, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, anche sulla base del programma degli interventi di cui al precedente articolo 8, il soggetto gestore del servizio idrico integrato.

L’Ente di ambito procede alla stipula con il soggetto gestore del servizio idrico integrato di apposita convenzione con relativo disciplinare, sulla base della convenzione – tipo e del disciplinare – tipo di cui al successivo articolo 13 ed in conformità alle disposizione dell’articolo 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

la gestione del servizio idrico integrato è affidata di norma ad un unico soggetto gestore per ciascun ATO, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 9, comma 4 e dall’articolo 10, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36. In tal senso, al fine di favorire una graduale integrazione delle gestione unica, sono ammesse forme coordinate di attività d’impresa.

Qualora l’Ente di ambito non adempia ai compiti di cui al comma 1 del presente articolo, la Regione, previa diffida, provvede in via sostitutiva per mezzo di un Commissario straordinario nominato dall’Assessore al ramo entro il trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di diffida.

ARTICOLO 10
Tariffa del servizio idrico integrato

La tariffa del servizio idrico integrato è determinato secondo quanto previsto dall’articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Specificatamente la tariffa è determinata dagli Enti locali sulla base della «Tariffa di riferimento» fissata dal Ministero dei lavori pubblici d’intesa con il Ministero dell’ambiente.

La tariffa è applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione contemplando agevolazioni per i consumi domestici essenziali e per le categorie di reddito più basso.

ARTICOLO 11
Interferenze tra ambiti territoriali ottimali

Eventuali interferenze tra i servizi idrici integrati di ATO diversi, con particolare riguardo ai trasferimenti di risorse ed all’uso comune di infrastrutture, sono regolate da apposite convenzioni tra gli Enti d’ambito sulla base delle indicazioni fornire dalla Giunta regionale.

La gestione delle infrastrutture regionali di approvvigionamento idrico ricadenti nella previsione di cui all’articolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è regolamentata dalla Regione secondo le modalità previste dall’articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

ARTICOLO 12
Effetti della costituzione dell’ente d’ambito e della sottoscrizione della convenzione di gestione

Dal momento della costituzione dell’Ente di ambito tutte le funzioni in materia di servizi idrici dei comuni e delle province consorziati sono esercitate dall’Ente di ambito medesimo.

Con la sottoscrizione, da parte del soggetto gestore, della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato, cessano, in attuazione dell’articolo 10 della legge 5 gennaio 1994, n. 35, le gestioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con l’esclusione di quelle indicate al comma 3, dell’articolo 10, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e delle gestioni salvaguardate dal comma 4 dell’articolo 9 della stessa legge.

ARTICOLO 13
Convenzione tipo

La convenzione tipo ed il relativo disciplinare per la regolamentazione dei rapporti fra gli Enti locali riuniti in Enti d’ambito ed i soggetti gestori del servizio idrico integrato sono allegati alla presente legge sotto la lettera B).

Al fine della definizione dei contenuti di detta convenzione, comuni e province ricadenti nello stesso ATO, procedono alla ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione, fognature e depurazione esistenti, predisponendo un programma degli interventi necessari, accompagnato da un piano finanziario e connesso modello gestione ed organizzativo.

ARTICOLO 14
Funzioni di programmazione e controllo della Regione

La Regione esercita funzioni di programmazione e controllo sull’attività delle Autorità di ambito.

Le funzioni di programmazione vengono esercitate, sulla base degli indirizzi stabiliti dal piano regionale di sviluppo, in sede di adozione ed aggiornamento del Piano regionale di risanamento delle Acque, di aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti e, sul Piano finanziario, in sede di determinazione, da parte della Giunta regionale, delle priorità di interventi in relazione alle disponibilità di contributi o investimenti regionali, statali e comunitari.

Le funzioni di controllo attengono:

alla verifica della compatibilità dei programmi di intervento predisposti dalle autorità di ambito con gli obiettivi e le priorità stabilite dalla Regione;

alla verifica dello stato di attuazione degli strumenti programmatori sopra indicati;

al controllo delle prestazioni dei gestori nei vari ATO per quanto concerne i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi, il costo dei servizi e la spesa per investimenti.

Per mantenere lo svolgimento di tali attività di programmazione e controllo, le autorità di ambito forniscono alla Regione tutti i dati necessari, o comunque da quest’ultima richiesti, in accordo con il sistema informativo regionale.

Nell’ambito dell’espletamento delle predette funzioni la Regione provvede:

a fissare gli standard comuni a tutte le autorità di ambito per l’esercizio del controllo istituzionale sull’attività del gestore dei servizi idrici integrati;

a concorrere all’attività di controllo sui soggetti gestori sulla scorta dei dati trasmessi dall’Autorità di ambito e dai gestori e dai soggetti gestori medesimi;

a svolgere le attività ispettive e di verifica eventualmente richieste dal comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche di cui all’articolo 21 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

La Regione promuove periodicamente apposite conferenze di servizi tra i Presidenti delle Autorità di ambito e, in relazione alla loro competenza, le Province e le Autorità di bacino, al fine di conseguire l’obiettivo di rendere omogenee le scelte programmatorie e l’azione amministrativa nei vari ATO.

Per l’esercizio delle proprie funzioni, la Regione promuove progetti, studi e ricerche. Il relativo capitolo sarà istituito con la legge di bilancio dell’esercizio finanziario 1997.

ARTICOLO 15
Disciplina del personale

Con successiva legge regionale da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, saranno disciplinate le forme e le modalità per il trasferimento ai soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato del personale di cui all’art. 12, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

ARTICOLO 16
Dichiarazione d’urgenza

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell’art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

21 maggio 1997