Indirizzi programmatici e direttive fondamentali per l’esercizio delle funzioni delegate e sub – delegate agli Enti locali in materia di acque e acquedotti, ai sensi dell’art. 1 – I comma – della legge regionale 1° settembre 1981, n. 65.

Il Consiglio Regionale
ha approvato.

Il Commissario del Governo
ha apposto il visto.

Il Presidente della Giunta Regionale
promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

Le funzioni delegate e sub – delegate dalla Regione Campania in materia di acque e acquedotti sono esercitate in conformità agli indirizzi e alle direttive allegate, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente legge.

ARTICOLO 2

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del II comma dell’art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E’fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 20 marzo 1982

ALLEGATO
SUB – DELEGA ALLE PROVINCE IN MATERIA DI ACQUE ED ACQUEDOTTI

La materia di cui all’art. 25 della legge regionale n. 54 del 1980, è stata delegata alle Regioni, ai sensi dell’art. 13, lett. d), del DPR 15 gennaio 1972, n. 8 e art. 90 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, e riguarda:

attingimenti d’acqua da corsi di acque pubbliche (art. 56, TU 11 dicembre 1933, n. 1775);

ricerca, estrazione e utilizzazione di acque sotterranee (art. 92 e seguenti, TU 11 dicembre 1933, n. 1775 e RD 18 ottobre 1934, n. 2174);

piccole derivazioni da corsi di acque pubbliche (art. 6 e seguenti, TU 11 dicembre 1933, n. 1775);

polizia delle acque (art. 88, comma XII, e art. 90, DPR n. 616 del 24 aprile 1977).

In esecuzione dell’art. 4 e tenuto conto anche di quanto disposto dall’art. 6 della legge regionale n. 54 del 1980, il Presidente della Giunta regionale impartisce le seguenti direttive, per l’esercizio della sub – delega da parte delle Province.

CAPO I
Direttive di interesse generale

Le Province, in carenza di normativa regionale, debbono applicare le seguenti vigenti disposizioni legislative amministrative e regolamentari che disciplinano la materia:

testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con RD 11 dicembre 1933, n. 1775; regolamento approvato con RD 14 agosto 1920, n. 1285; legge 18 dicembre 1951, n. 1550, sul riconoscimento delle piccole derivazioni ad uso irriguo; legge 18 ottobre 1942, n. 1426 sulla sostituzione dell’unità di misura( Kw in luogo di Hp) nelle derivazioni per forza motrice; legge 8 gennaio 1952, n. 42 e 2 febbraio 1968, n. 53 sulla proroga delle utenze per piccole derivazioni; leggi 21 dicembre 1961, N. 1501 e 2 ottobre 1981, N. 546 sull’aumento dei canoni demaniali; legge 4 febbraio 1968, n. 129 sul Piano Generale degli Acquedotti e DPR 11 marzo 1968, n. 1090, contenente norme di attuazione della predetta legge n. 129 del 1968.

Le Province possono fare le proposte di aggiornamento del PRGA (Piano Regionale degli Acquedotti), fermo restando la competenza della Regione della redazione e della gestione dei Piani Regionali delle Acque.

In materia di ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee, l’attività amministrativa deve essere esercitata dalle Province alla luce dei Piani regionali delle acque (Piano Regionale di risanamento delle acque, Piano regolatore generale degli acquedotti, Piano irriguo, Piano di sistemazione idraulica) nel rispetto del TU 11 dicembre 1933, n. 1775 e del RD 18 ottobre 1934, n. 2174.

le Province devono inviare annualmente alla Regione apposite schede tecniche (raggruppate per comprensorio o per bacino idrografico corredate di cartografia), con le quali siano precisate le autorizzazioni assentite, le caratteristiche tecniche della ricerca, dell’estrazione e dell’utilizzazione, le iniziative adottate per il riconoscimento della pubblicità dell’acqua, nonché per la tutela del sistema idrico del sottosuolo, precisando le determinazioni intervenute.

In ordine, alla ricerca, estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee, nei territori sottoposti a tutela di cui al RD 18 ottobre 1934, n. 2174, le Province, prima di procedere all’emissione del provvedimento concessivo, dovranno tenere conto, tra l’altro, che le trivellazioni non incidano negativamente sul regime delle falde sotterranee, e che queste vengano preservate da qualsiasi possibilità di inquinamento, nel quadro del corretto e razionale uso delle acque (leggi 10 maggio 1976, n. 319 e 24 dicembre 1979, n. 650).
Ove il provvedimento concessivo riguardi l’utilizzazione di acque sotterranee di un bacino imbrifero interessante più Province, l’istruttoria relativa deve essere condotta dopo aver sentito le altre Province interessate.

Poiché non può escludersi che anche una piccola derivazione di acqua, per la conformazione idrografica del Paese, possa riguardare il territorio di più Regioni, la competenza a provvedere è dello Stato, sentite le Regioni interessate.
Nel caso che, per concessioni di piccole derivazioni, vengano presentate opposizioni o domande concorrenti, la competenza a provvedere è delle Province.

CAPO II PROCEDURE

Lett. A – Istruttoria attingimenti d’acqua da corsi di acque pubbliche
(Art. 56, TU 11 dicembre 1933, n. 1775).

l’Ufficio del Genio Civile competente per territorio, su istanza di privati od Enti provvedeva ad esprimere il proprio parere di merito che inviava, in una all’istanza della ditta richiedente, al Servizio Lavori Pubblici, che emetteva decreto di concessione del Presidente della Giunta regionale con firma dell’Assessore delegato. Tale decreto veniva successivamente inviato alla Giunta regionale per la registrazione e la conseguente trasmissione alla CCARC (Commissione Controllo Atti della Regione Campania), per il visto di legittimità , ottenuto il quale, il decreto veniva trasmesso in copia conforme, a cura del Servizio Lavori Pubblici, all’Ufficio del Genio Civile competente, per il seguito di propria spettanza, (notifica alla Ditta interessata tramite l’Intendenza di Finanza per il pagamento dei canoni). E’ opportuno precisare che la concessione di attingimento ha validità non maggiore di un anno, e limitatamente al periodo irriguo quando trattasi di irrigazione.

L’istanza può essere rinnovata per l’anno successivo. La richiesta di attingimento non può essere superiore a lit. sec. 100.

Le Province, per la concessione di licenze di attingimento, possono provvedere, previa istruttoria dell’Ufficio tecnico provinciale, analoga a quella seguita dagli Uffici del Genio Civile, con atto amministrativo soggetto a controllo, così come stabilito dall’art. 11 della legge regionale n. 54 del 1980.

Lett. B – Istruttoria, ricerca, estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee
(Art. 92 e seguenti del TU 11 dicembre 1933, n. 1755 e RD 18 ottobre 1934, n. 2174).

La ditta richiedente, faceva tenere all’Ufficio del Genio Civile competente per territorio istanza, corredata da progetto con planimetria della zona, particella catastale, relazione di parte e titolo di proprietà .

Nel caso in cui la zona non fosse stata soggetta a tutela della pubblica amministrazione, si faceva obbligo al ricercatore che, qualora avesse ritrovato acqua in misura notevole, dovesse darne immediata comunicazione all’Ufficio del Genio Civile.

Nel caso, di contro, in cui la zona fosse stata soggetta a tutela l’Ufficio del Genio Civile faceva affiggere la richiesta per giorni 15 consecutivi presso l’Albo Pretorio del Comune interessato, richiedendo altresì il parere dell’Ente tutelato e cioè del Corpo delle miniere e, per quanto concerne la Provincia di Napoli, anche dell’AMAN (Azienda Municipalizzata Acquedotto di Napoli).

La documentazione, unitamente alla relata dell’avvenuta pubblicazione, veniva inviata al Servizio Lavori Pubblici, con il parere di merito del Genio Civile, nonché con verbale di visita locale di istruttoria. Il Servizio Lavori Pubblici, esaminati gli atti pervenuti, provvedeva ad emettere decreto di concessione del Presidente della Giunta regionale, con firma dell’Assessore ai Lavori Pubblici, all’uopo delegato.

Il decreto poi seguiva lo stesso iter di quelli per attingimento.

Si ritiene opportuno evidenziare che nel testo del provvedimento era espressamente precisato che, ove il ricercatore avesse ritrovato acque minerali o termali, a termini del DPR n. 2 del 14 febbraio 1972, dovesse darne immediata comunicazione al servizio Industria ed Artigianato della Regione.

Le Province per le autorizzazioni di ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee, possono provvedere, previa istruttoria dell’Ufficio Tecnico Provinciale, analoga a quella seguita dagli Uffici del Genio Civile, con atto amministrativo soggetto a controllo, così come stabilito dall’art. 11 della legge regionale n. 54 del 1980.

Lett. C – Istruttoria per piccole derivazioni d’acqua da corsi di acque pubbliche
(Art. 6 e seguenti, TU 11 dicembre 1933, n. 1775).

Su istanza corredata da progetto, l’Ufficio del Genio Civile competente per territorio, provvedeva a pubblicare la richiesta contestualmente sul FAL (Foglio Annunzi Legali) e sul BUR (Bollettino Ufficiale Regionale), ed inviava il tutto al servizio Lavori Pubblici che provvedeva ad emettere ordinanza di Istruttoria dell’Assessore, in base al I comma dell’art. 19 della legge regionale 14 maggio 1975, n. 29.

Dopo la firma e la registrazione su apposito registro depositato presso il servizio, tale ordinanza veniva inviata al Genio Civile che provvedeva contestualmente alla sua affissione per giorni 15 sia presso il proprio Ufficio che presso l’Albo pretorio del Comune interessato.

Scaduti tali termini, l’Ufficio del Genio Civile procedeva a visita locale, redigendo apposito verbale che, insieme a relazione di merito ed a schema di disciplinare contenente obblighi e condizioni cui doveva essere vincolata la concessione, veniva trasmesso al Servizio Lavori Pubblici.

Quest’ultimo, esaminati gli atti, si pronunziava, sulla base della deliberazione di Giunta regionale n. 3141 del 15 aprile 1980, sulla regolarità degli atti stessi e disponeva la concessione con semplice lettera, con la quale veniva però precisato che la stessa poteva essere assentita sempre che lo schema del disciplinare fosse stato tradotto in bollo, sottoscritto da chi di competenza e repertoriato a cura del medesimo Ufficio e sempre che fossero stati acquisiti il benestare degli Uffici finanziari, le quietanze degli avvenuti pagamenti del canone come per legge e, nel caso che si fosse trattato di concessione, ad uso potabile, il certificato del Laboratorio d’Igiene della Provincia in cui ricade il corso d’acqua, circa la potabilità dell’acqua da derivare.

Ottenuta tutta questa documentazione il Servizio Lavori Pubblici provvedeva ad emettere decreto del Presidente della Giunta regionale con firma dell’Assessore ai Lavori Pubblici a tanto delegato, decreto che in seguito seguiva lo stesso iter di quelli per attingimento e per ricerche di acque sotterranee.

Le Province per la concessione di piccole derivazioni possono provvedere, previa istruttoria dell’Ufficio Tecnico Provinciale analoga a quella seguita dagli Uffici del Genio Civile, con ordinanza di istruttoria del Presidente della Giunta provinciale e con atto amministrativo soggetto a controllo, così come stabilito dall’art. II della legge regionale n. 54 del 1980.

Lett. D – Polizia delle acque.

La polizia delle acque, di cui all’art. 88, comma XII, e art. 90 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, si riferisce alla materia dell’utilizzazione generale delle acque ed in particolare alla «tutela, disciplina ed utilizzazione delle risorse idriche», di cui al TU 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni ed al Regolamento per le derivazioni di acque pubbliche, approvato con RD 14 agosto 1920, n. 1285.

L’esercizio della Polizia delle acque era effettuato dagli Uffici del Genio Civile che provvedeva ad accertare e verbalizzare le eventuali infrazioni.

A tanto provvede il personale delle Amministrazioni provinciali.